
Il condomino è colui che è proprietario di un’unità immobiliare sita in un edificio
condominiale.
Quando il bene di sua proprietà viene affittato nasce la figura dell’inquilino, un soggetto che in seguito al contratto di locazione, viene immesso nel godimento esclusivo della parte dell’immobile e insieme agli altri condomini, delle parti comuni dell’edificio condominiale.
Ma quali sono gli obblighi e le responsabilità dell’inquilino e del condomino nei confronti del condominio? Per ognuno dei due soggetti la legge prevede ruoli e compiti diversi: nella gestione condominiale per esempio, la differenza tra il condomino e l’inquilino, oltre al possesso diverso del bene, è sostanzialmente individuabile nelle spese che ogni figura deve sostenere.
Il proprietario che abita l’ente deve sostenere tutte le spese di gestione, sia quelle ordinarie sia quelle straordinarie che vengono deliberate dall’assemblea condominiale.
L’inquilino al contrario, sosterrà tutte le spese ordinarie, sempre deliberate dall’assemblea condominiale, come il servizio di pulizia, la fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e l’ordinaria manutenzione dell’ascensore.
Egli ha inoltre il diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
LE RESPONSABILITÀ VERSO IL CONDOMINIO
Il padrone di casa è responsabile, nei confronti dei vicini e del condominio, delle inadempienze e delle infrazioni al codice civile commesse dal suo inquilino.
Per esempio, se l’inquilino non rispetta il regolamento condominiale, è il proprietario che ne risponde. Se non paga le spese, è il proprietario che deve versarle.
Ovviamente, in tutti questi casi, il proprietario avrà diritto a farsi risarcire i danni versati o le spese condominiali non saldate.
Viceversa se un condòmino provoca lesioni a una persona, per colpa o volutamente, ricadono solo su di lui le responsabilità del suo gesto. Se l’inquilino per esempio dovesse far cadere per errore un vaso sulla testa di un passante (reato colposo), ne risponde solo ed esclusivamente lui.
LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA CONDOMINIALE
Nei confronti del condominio solamente il proprietario ha diritto di partecipazione e di voto in assemblea. Tuttavia esiste un’eccezione alla regola, ovvero l’articolo 10 della legge 392/78 dove si dice che l’inquilino ha diritto di voto al posto del proprietario solo ed esclusivamente, sulle delibere che riguardano le spese e le modalità di gestione dell’impianto di riscaldamento.
L’articolo 10 aggiunge che “il conduttore ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni”
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