DUVRI ( Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza )
Che cos’e’?
Il DUVRI è un acronimo che, come definito nell’art 26 del D.Lgs 81/08, sta per "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza".
I "rischi interferenza" sono quei rischi presenti nell’esecuzione di contratti per lavori, servizi e forniture, dovuti alla presenza di una ditta esterna, che appunto interferiscono in quanto "rischi aggiuntivi" rispetto ai normali rischi presenti.
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Chi lo redige?
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza deve essere redatto dal datore di lavoro committente, come indicato dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il quale è responsabile della collaborazione e del coordinamento tra le imprese appaltatrici; egli individua tutte le misure preventive e protettive da adottare per eliminare o, nel caso in cui non fosse possibile, limitare al massimo i rischi interferenti sul luogo di lavoro.
La normativa non richiede alcuna specifica professionalità o competenza tecnica per la redazione del DUVRI.
Inoltre dovrà fornire le informazioni sui rischi specifici propri della sua realtà aziendale, cioè nel luogo di lavoro in cui dovranno lavorare i dipendenti delle aziende appaltatrici.
Quando è obbligo?
L’articolo 26 del D.Lgs 81/08 regolamenta gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.
Il DUVRI deve essere redatto Datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo
Chi lo può redigere?
Ricordiamo che, pur rientrando tra gli obblighi del datore di lavoro, il DUVRI può essere redatto anche da terzi. Ogni qualvolta si delega il documento di valutazione dei rischi interferenziali ad un eventuale Dirigente per la Sicurezza sul lavoro questi dopo averlo redatto vi deve apporre la sua firma.
Importante ricordare che la mancanza del DUVRI rende nullo il contratto.
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Quando non è obbligatorio?
Con lo sviluppo della normativa sulla sicurezza finalmente il Testo Unico è arrivato a riportare anche i casi in cui non è obbligatorio redigere il DUVRI, sono:
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lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno (qualora non si tratti di mansioni ad alto rischio*);
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appalti di servizi di natura intellettuale;
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se è presente il Piano di Sicurezza in fase di Coordinamento (questo riguarda solo i cantieri);
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mere forniture di materiali o attrezzature;
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attività che presentano un basso rischio d'infortunio per ambo le parti (a patto che sia presente un coordinatore qualificato);
* Per alto rischio si intende l'elevato pericolo di incendi o la presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici particolarmente dannosi, o dalla presenza di rischi particolari riportati nell'Allegato XI al Testo Unico.
Quando non è obbligatorio?
Il Testo Unico riporta i casi in cui non è obbligatorio redigere il DUVRI, sono:
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lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno (qualora non si tratti di mansioni ad alto rischio);
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appalti di servizi di natura intellettuale;
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se è presente il Piano di Sicurezza in fase di Coordinamento (questo riguarda solo i cantieri);
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mere forniture di materiali o attrezzature;
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attività che presentano un basso rischio d'infortunio per ambo le parti (a patto che sia presente un coordinatore qualificato);
Quali sono le differenza tra DUVRI e DVR?
Il DUVRI, è un documento legato ad una specifica attività svolta contemporaneamente tra due aziende, quindi lo si può trovare all’interno di un contratto di appalto, di opera o somministrazione, mentre il DVR.Altra differenza sta in chi deve redigere i due documenti:
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la redazione del DVR è sempre di competenza del Datore di Lavoro dell’azienda
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la redazione del DUVRI è invece di competenza del Committente dell’appalto che lo dovrà poi trasmettere ai destinatari.
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Grazie alla nostra esperienza nel campo della sicurezza sul lavoro, offriamo assistenza specializzata ad aziende ed enti pubblici per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e per la scelta delle strategie più adeguate alle specifiche caratteristiche del luogo di lavoro e ai rischi connessi alle attività svolte. Forniamo assistenza per la redazione del POS per aziende e cantieri operanti nelle zone di Torino, Collegno, Grugliasco, Venaria Reale, Druento e Rivoli.
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