È certamente possibile l'esistenza di un condominio costituito da soli box auto: ciò che conta è la condivisione di beni e servizi tra unità immobiliari appartenenti a proprietari differenti, a prescindere dalla loro concreta destinazione d'uso.
È quindi possibile che esista un condominio composto di soli box, garage, cantine, locali commerciali, ecc. Trattandosi di un condominio a tutti gli effetti, anche nell'ipotesi in cui le unità immobiliari siano composte da soli box occorre rispettare le ordinarie regole del codice civile, compresa quella di cui all'art. 1129, che impone la nomina di un amministratore nel caso in cui i condòmini siano più di otto.
Se l'assemblea non vi provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condòmini (o dell'amministratore dimissionario). Dunque, per il condominio di soli box valgono le ordinarie norme stabilite per qualsiasi altra tipologia di condominio.
In questa specifica ipotesi, l'amministratore dovrà occuparsi della gestione delle parti comuni, come ad esempio della rampa di accesso ai garage, dello spazio antistante che consente il parcheggio dei veicoli quando non sono custoditi nei locali, del pagamento delle bollette della luce inerente all'autorimessa, ecc.
Nell'ipotesi in cui il condominio di soli box conti meno di nove proprietari diversi, allora è possibile procedere all'autogestione, magari nominando un facente funzioni che svolga funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.
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